DEPOSITI DORMIENTI

Rapporti dormienti

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116, ha definito "dormienti" i seguenti rapporti:

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;


in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.


Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 4 dicembre 2008 n. 190, sono da devolvere al Fondo anche:

- gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione di tre anni dall'emissione dell'assegno stesso;
- gli importi delle polizze assicurative prescritte;
- gli importi dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando, in ogni caso, impregiudicati i diritti del richiedente alla restituzione delle somme nei confronti del Fondo.

Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

DEPOSITI AL PORTATORE "DORMIENTI"

Anche i rapporti di deposito al portatore (ad esempio depositi a risparmio al portatore, certificati di deposito al portatore), il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono soggetti alla disciplina dei depositi "dormienti". Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dalla data di messa a disposizione dell'elenco allegato al presente avviso presso le filiali e sul sito internet della banca medesima, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.

Si segnala, infine, che l'anzidetta norma prevede che le Banche siano tenute entro il 31 marzo di ciascun anno ad effettuare una comunicazione al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) dei rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione ed, inoltre, a pubblicare l'elenco dei rapporti dormienti su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del MEF, con oneri a carico dei titolari dei rapporti stessi.

I versamenti al Fondo delle relative somme sono effettuati entro il 31 maggio di ciascun anno.


Elenco dei rapporti in essere presso questa banca per i quali sussistevano le condizioni di "dormienza" alla data del 17 agosto 2007


Elenco dei depositi con condizioni di "dormienza" .

dal 1896
info@bancasangiorgio.it